lunedì 29 dicembre 2014

Belluno, il vaso di coccio.

  15 dicembre 2013 alle ore 10.17

 «...s'era dunque accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione, d'essere, in quella società, come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiar in compagnia di molti vasi di ferro.»





 BELLUNO

Funzioni istituzionali della Provincia di Belluno (ddl Delrio)

Con le risorse che lo stato mette a disposizione del territorio provinciale - i x/10 del gettito fiscale prodotto dal territorio - la Provincia di Belluno gestirà le competenze ei servizi di seguito elencati.

FUNZIONI FONDAMENTALI
  • pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
  • pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  • programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  • raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
  • cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
  • cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.



 TRENTO


Competenze della Provincia autonoma di Trento

Con le risorse che lo Statuto di Autonomia mette a disposizione del Trentino - i 9/10 del gettito fiscale prodotto dal territorio - la Provincia autonoma di Trento gestisce praticamente tutte le competenze e tutti i servizi che altrove vengono gestiti dallo Stato italiano. Qui di seguito un elenco sintetico.

COMPETENZE ISTITUZIONALI
  • affari finanziari;affari istituzionali;
  • organizzazione, personale, sistemi informativi e di telecomunicazione;
  • funzioni delegate dallo Stato in materia di sistemi di comunicazione;
  • informazione e comunicazione;
  • affari generali;
  • espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
  • riforma istituzionale;
  • finanza locale;
  • vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli enti e istituti locali, ad eccezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle aziende di promozione turistica;
  • comprensori, compresa la vigilanza e la tutela;
  • usi civici;
  CULTURA
  • tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
  • tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
  • usi e costumi locali e istituzioni culturali, accademie, istituti e musei aventi carattere provinciale, biblioteche, ivi comprese le biblioteche scolastiche;
  • manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;
  • toponomastica;
 ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA
  • Università ricerca scientifica, edilizia universitaria e assistenza universitaria nonchè le funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590;
  • addestramento e formazione professionale, ad esclusione di quanto riservato all’Assessore all’istruzione e sport;
  • asili nido;
  • scuola materna;
  • edilizia scolastica, ad esclusione di quanto attribuito all'Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti;
  • istruzione elementare e secondaria (media, classica; scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
  • assistenza scolastica;
  • formazione professionale di base;
SOCIETA'
  • polizia locale e sicurezza urbana;
  • emigrazione;
  • coordinamento delle politiche a favore dei giovani;
  • attività sportive e ricreative con relativi impianti e attrezzature;
  • tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
  • vigilanza e sorveglianza sugli uffici del giudice di pace;
  • iniziative per la promozione della pace;
  • interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
ECONOMIA, LAVORO, PRODUZIONE
  • patrimonio e demanio;
  • società controllate e partecipate;
  • funzioni delegate in materia di Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
  • politiche del lavoro;
  • apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;
  • costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento;
  • costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
  • competenza in materia di collocamento e avviamento al lavoro di cui al primo comma dell’art. 10 dello Statuto speciale, nonchè le funzioni delegate dallo Stato;
  • competenze in materia di energia, anche relativamente agli articoli 12 e 13 dello Statuto speciale e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (comprese tutte le attività relative alla produzione, trasporto, distribuzione, importazione, esportazione, trasformazione, acquisto e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, quindi anche mediante l’utilizzo delle acque pubbliche a mezzo di concessioni sia di grandi che di piccole derivazioni);
  • coordinamento interventi Interporto e Autostrada del Brennero;
  • programmazione;
  • indirizzi di politica economica e coordinamento delle relative azioni, compresi i rapporti con Trentino sviluppo;
  • coordinamento degli interventi e dei progetti attuativi delle politiche comunitarie e interventi per lo sviluppo locale;
  • incremento della produzione industriale, ivi comprese le aree per il potenziamento industriale;
  • miniere, cave e torbiere;
  • artigianato;
  • commercio (esclusi gli interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore delle imprese singole e associate).
  • agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
  • ordinamento delle minime proprietà colturali;
  • alpicoltura;
  • agriturismo;
  • fiere e mercati;
  • turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci;
  • acque minerali e termali;
  • linee funiviarie e impianti a fune;
  • vigilanza sulle aziende di promozione turistica;
  • interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore delle imprese singole e associate.
  • edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici.
  • interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa e funzioni delegate in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.
 AMBIENTE, TERRITORIO, TRASPORTI, OPERE PUBBLICHE
  • corpo forestale;
  • caccia e pesca;
  • funzioni delegate in materia di servizi antincendi;
  • prevenzione rischi e protezione civile;
  • interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale;
  • edilizia pubblica di competenza della Provincia;
  • viabilità e relativo demanio;
  • funzioni delegate dallo Stato in materia di viabilità;
  • opere igienico-sanitarie e politiche per la gestione dei rifiuti;
  • demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;
  • opere idrauliche di tutte le categorie;
  • opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche, relative ai bacini montani;
  • utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;
  • porti lacuali;
  • tutela dell'ambiente;
  • parchi per la protezione della flora e della fauna;
  • gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio
  • urbanistica e piani regolatori;
  • tutela del paesaggio;
  • centri storici;
  • libro fondiario e catasto;
  • coordinamento progetto "Dolomiti patrimonio UNESCO".
  • foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
  • opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
 TRASPORTI, VIABILITA', GRANDI OPERE
  • interventi di cui alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40
  • trasporti di interesse provinciale, escluse le linee funiviarie e gli impianti a fune e compreso il piano della mobilità;
  • funzioni delegate dallo Stato in materia di trasporti
 SANITA', ASSISTENZA
  • igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
  • case di riposo, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA);
  • assistenza e beneficenza pubblica;
  • vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • funzioni delegate in materia di previdenza e assistenza integrativa;
  • valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale;
  • disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione;
RAPPORTI EUROPEI, SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE
  • rapporti con l'Unione europea, cooperazione transfrontaliera e cooperazione interregionale;
  • rapporti internazionali;
  • attuazione della legislazione provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo;
  • interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria;

 
 BOLZANO

Competenze della Provincia autonoma di Bolzano

I. Competenze primarie:
Queste rappresentano l’espressione più ampia dell’autonomia legislativa della Provincia. Si tratta di materie, in cui la Provincia non deve dividere la potestà legislativa con lo Stato. In seguito alla riforma della Costituzione del 2001 la potestà legislativa della Provincia in queste materie è soggetta alle seguenti limitazioni: rispetto della Costituzione nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Le materie di competenza primaria – secondo l’elenco dello statuto - sono le seguenti:
  1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto
  2. toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano
  3. tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare
  4. usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive
  5. urbanistica e piani regolatori
  6. tutela del paesaggio
  7. usi civici
  8. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell’art. 847 del codice civile, ordinamento dei “masi chiusi” e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini
  9. artigianato
  10. edilizia, comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici
  11. porti lacuali
  12. fiere e mercati
  13. opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche
  14. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere
  15. caccia e pesca
  16. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna
  17. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale
  18. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia
  19. assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali
  20. turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci
  21. agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica
  22. espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale
  23. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento
  24. opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria
  25. assistenza e beneficenza pubblica
  26. scuola materna
  27. assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa
  28. edilizia scolastica
  29. addestramento e formazione professionale.
II. Competenze secondarie
In seguito alla riforma della Costituzione del 2001, la potestà legislativa della Provincia in queste materie è soggetta al limite del rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione dello Stato, il che piu o meno significa, che allo Stato è riservata la disciplina di principio, mentre la Provincia più emanare la disciplina di dettaglio. La Provincia, pertanto, deve dividere la potestà legislativa con lo Stato e l’autonomie normativa ad essa riservata è meno ampia di quella nelle materie di competenza primaria.
Le materie di competenza secondaria - secondo l’elenco dello statuto - sono le seguenti:
  1. polizia locale urbana e rurale
  2. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)
  3. commercio
  4. apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori
  5. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento
  6. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza
  7. esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell’interno di annullare d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell’ambito dell’autonomia provinciale
  8. incremento della produzione industriale
  9. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico
  10. igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera
  11. attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
III. Competenze terziarie
La potestà legislativa della Provincia in queste materie è limitata alla integrazione delle disposizioni legislative dello Stato.
In virtù dell’art. 10 Statuto la Provincia può esercitare tale potestà nella materia del collocamento e avviamento al lavoro.





















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