martedì 6 gennaio 2015

A proposito di fondo per i Comuni di Confine

10 aprile 2014 alle ore 15.41

Nella fattispecie parlo di autonomia comunale e di fondo per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, Fondo "ODI" o "Brancher", tanto per esser chiari.
Sempre più spesso capita di sentir parlare parli di questo fondo istituito nel 2010 per i comuni di confine dicendo che
potrà/dovrà essere impiegato per una perequazione generale dei territori veneti di montagna o, peggio dell'intera regione.
A parte il fatto che a quel punto i soldi diventerebbero acqua fresca e non servirebbe più a nessuno (immaginiamoci gli 80 milioni di euro sparsi su tutta la montagna veneta e lombarda, o su tutto ilVeneto e tutta la Lombardia), ma non si capirebbe più nemmeno la ratio della legge (che sotto cito per chiarezza).
E ai comuni di confine che cosa resterebbe come strumento per alleviare (pur di poco) la loro condizione di inferiorità e debolezza?
Sì, perchè ce lo possiamo dire: rispetto al Trentino altro è essere un comune come Lamon o Sovramonte (faccio per dire) e altro è essere come Ponte nelle Alpi (faccio sempre per dire). Altro è essere Cesiomaggiore, Feltre, e altro è essere Padova o Treviso.
Allora vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che a decidere il come e il dove spendere i soldi dei comuni di confine (fondo "Brancher" o "ODI" che dir si voglia) devono essere, pur nella doverosa solidarietà fra gli enti dei territori veneti e lombardi più vicini al problema, i soli destinatari, cioè i Comuni confinanti con le Province a statuto speciale.
Se ANCI, se le dueRegioni, se i nostri politici nazionali, vorranno aiutare in questa direzione, bene, altrimenti, se qualcuno vorrà invece mettere le mani sui soldi dei comuni di confine, se vorrà spenderli in altri modi, ci dovrà essere da parte dei comuni titolari un'opposizione fiera e decisa.




 Ecco per completezza il testo normativo che più interessa per capire la nascita e le ragioni del fondo.
Legge Finanziaria 2010
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Legge 23.12.2009 n° 191 , G.U. 30.12.2009

art.2
117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h)*, del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.
118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 e' istituito un organismo di indirizzo composto da:
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.
119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.
120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.
121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i
quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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