martedì 6 gennaio 2015

Sindaco e protezione civile

27 novembre 2013 alle ore 11.26

Articolo di Lorenzo Alessandrini.

A tutela degli interessi diffusi è ordinariamente una delle competenze più delicate ed importanti del comune. All'interno di questo quadro, le responsabilità politiche e amministrative del sindaco in materia di protezione civile appaiono fortissime. Occorre però preliminarmente distinguere due aspetti che pur apparendo uniti, in realtà integrano due responsabilità di carattere diverso. Il primo è quello della protezione civile intesa come competenza amministrativa, che spetta al comune come luogo privilegiato di tutela degli interessi esposti della popolazione. In questo campo il Decreto Legislativo 31.3.1998 n.112 sintetizza bene all'articolo 108 la quantità e la qualità dei compiti assegnati al comune, tenendo bene presente che la cosiddetta clausola residuale (a chi spetta tutto ciò che non è precisamente elencato?) nel costruendo sistema semi - federale italiano privilegia gli enti locali a differenza di quasi tutti gli altri paesi. Le competenze comunali vanno esercitate a valere ordinariamente sulle risorse provenienti dal gettito fiscale.

Poi vi è la competenza "sindacale", che integra invece una responsabilità diretta personale del sindaco nel garantire la tutela immediata della incolumità dei cittadini che viene messa a rischio. Le fonti di tale responsabilità si rintracciano facilmente nell'articolo 15 della legge 24.2.1992 n.225 (1) e nell'articolo 54 del testo Unico degli EE.LL. D.lgs. 18.8.2000 n.267 (2).

Si tratta in entrambi i casi di gabbie abbastanza serrate da cui non è possibile scappare, sia per l'ente che per l'organo monocratico.

Va detto da ultimo che la responsabilità si accompagna però anche a una forte connotazione di autorità (vd. art. 15 citato), tanto è vero che nella legge italiana non si rintraccia un'altra figura che con tanta forza sia definita "autorità" in compiti che ineriscano la salvaguardia della pubblica incolumità quanto il primo cittadino di un comune, mentre poteri simili o analoghi prima affidati ad esempio al Prefetto (e cioè allo Stato) quali le ordinanze contingibili ed urgenti, sono oggi stati soppressi nel quadro del più moderno sistema sussidiario.

Di conseguenza, si può concludere che l'autorità comunale di protezione civile è il sindaco, sia quale capo di un'amministrazione titolare di competenze amministrative nel tempo ordinario sia quale organo personalmente chiamato ad azioni tecnico - amministrative anche di carattere estremo in occasione di eventi di protezione civile.

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(1)
LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 15.
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco 

  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8  giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune  puo'dotarsi di una struttura di protezione civile.

  2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate  in materia   di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture   comunali di protezione civile.

  3. Il sindaco è autorità comunale  di  protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e  provvede  agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

  4. Quando la calamita'  naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

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(2)
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Articolo 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
   a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia  elettorale, di leva militare e di statistica;
   b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
   c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
   d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

  2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

  3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

  5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

  6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

  7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

  8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

  9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

  10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

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L'articolo di L. Alessandrini è pubblicato in http://protezionecivile.formez.it/node/1379

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