«a2) Ordinamento del Governo
[...]
III - revisione della legge sulla contabilità dello Stato e di quella sul bilancio dello Stato (per modificarne la natura da competenza in cassa);
IV - revisione della legge sulla finanza locale per stabilire - previo consolidamento del debito attuale degli enti locali da riassorbire in 50 anni - che Regioni e Comuni possono spendere al di là delle sovvenzioni statali soltanto i proventi di emissioni di obbligazioni di scopo (esenti da imposte e detraibili) e cioè relative ad opere pubbliche da finanziare, secondo il modello USA. Altrimenti il concetto di autonomia diviene di sola libertà di spesa basata sui debiti;
V - riforma della legge comunale e provinciale per sopprimere le province e ridefinire i compiti dei Comuni dettando nuove norme sui controlli finanziari;»
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