18 luglio 2012 alle ore 11.11
Il testo normativo.
DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, n. 95
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012
Titolo
[...]
Art. 17. Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni
1.
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del
pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base
dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da
adottare su proposta dei Ministri dell’interno e della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da
individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente
in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga
alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base
ai dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi all’ultimo
censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve
le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione.
Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di
regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di
cui all’articolo 18, comma 1.
3. Il testo della deliberazione di
cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni
regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di
raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e
accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della
rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma,
costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro
cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni
il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4.
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa
governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle
iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali
deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il
provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è
assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in
ordine alla riduzione ed all’accorpamento delle province ubicate nei
territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto
speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento giuridico della
Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
6.
Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e
fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui
all’articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma primo, della
Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del
citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni
amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le
funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con
la Conferenza Stato–città ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni stesse
ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza
dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è
inderogabilmente subordinata ed è contestuale all’effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali
necessarie all’esercizio delle medesime.
10. All’esito della
procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con
funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale
provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;b) pianificazione dei
servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo
in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
11.
Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle
regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli
organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio
provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 23,
comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del
patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati,
conseguente all’attuazione del presente articolo, è operata a invarianza
del contributo complessivo.
Art. 18. Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
1.
A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni
amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono
soppresse, con contestuale istituzione delle relative città
metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data
della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero
della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai
sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli
articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Il territorio della città
metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente
soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa
dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.
Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità
interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della
città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco
metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire
deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del
presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli
articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di
diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi
della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di
cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del
sindaco metropolitano sono svolte, sino all’elezione del nuovo sindaco
del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo
periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere
metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova comunque
applicazione la disciplina di cui all’articoli 51, commi 2 e 3, nonché
che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano
il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana
può stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il
sindaco del comune capoluogo;b) sia eletto secondo le modalità stabilite
per l’elezione del presidente della provincia;c) sia eletto a suffragio
universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e
75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni
di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
a)
sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente
superiore a 3.000.000 di abitanti;b) dodici consiglieri nelle città
metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o
pari a 3.000.000 di abitanti;c) dieci consiglieri nelle altre città
metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono
eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città
metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri
dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del
consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di
rappresentanza delle minoranze. L’elezione del consiglio metropolitano
ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del
comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b),
contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla
proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco
metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo
insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;b) le seguenti funzioni fondamentali:
1)
pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;2)
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici,
nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito metropolitano;3) mobilità e viabilità;4) promozione e
coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla città metropolitana spettano:
a)
il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;b) le risorse
finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i
beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 del presente
decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9.
Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio
metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima
convocazione:
a) regola l’organizzazione interna e le modalità di
funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;b) regola le
forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo
del territorio metropolitano;c) disciplina i rapporti fra i comuni
facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e
di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con
le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai
comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio
con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;d) può
prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città
metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;e) può
regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel
territorio metropolitano possono istituire accordi con la città
metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere
metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo
esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di
remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.
11. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi
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